Sez. 3, Sentenza n. 10000 del 24/05/2004 (Rv. 573096 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PATTO COMMISSORIO | Pegno irregolare - Operatività del divieto - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PATTO COMMISSORIO
La costituzione di un pegno irregolare rende inoperante il divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 cod.civ., atteso che, a mente del disposto del precedente art. 1851, ed in coerenza con l'intento del legislatore di evitare indebite locupletazioni, deve ritenersi consentito al creditore, nell'ipotesi di inadempimento della controparte, di fare definitivamente propria la (sola) somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo con il suo debito di restituzione del "tentundem", nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione e senza richiesta di assegnazione al giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 1853
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)