Sez. 1, Sentenza n. 8571 del 20/10/1994 (Rv. 488169 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PATTO COMMISSORIO | Pegno irregolare - Oggetto - Libretto di risparmio al portatore - Inadempimento del debitore - Diritto del creditore di appropriarsi di una somma pari al credito garantito - Divieto del patto commissorio - Esclusione - Necessità di assegnazione della somma da parte del giudice - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - PATTO COMMISSORIO
Nel caso di costituzione di pegno irregolare avente ad oggetto somme di denaro depositate dal debitore costituente (nella specie, su libretti di risparmio al portatore) presso la banca creditrice di somme determinate o determinabili aritmeticamente, il divieto del patto commissorio non opera, a stregua delle indicazioni fornite dall'art. 1851 cod. civ. (coerente con l'intento del legislatore di evitare indebite locupletazioni), se il patto risulti strutturato in modo da consentire al beneficiario, nell'ipotesi di inadempimento dell'altra parte, di far definitivamente propria solo la somma corrispondente al credito garantito e, quindi, di compensarlo "pro concurrenti quantitate" col suo debito di restituzione del "tantundem" (art. 1853 cod. civ.) nel legittimo esercizio del proprio diritto di prelazione, senza richiesta di assegnazione al giudice dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1835, Cod. Civ. art. 1851, Cod. Civ. art. 1853
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)