Sez. U, Sentenza n. 1431 del 14/02/1994 (Rv. 485297 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere | Ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio - Motivo del ricorso - Ribellione del giudice di rinvio al principio di diritto - Decisione della Cassazione - Applicazione di un diverso principio incompatibile col precedente - Sentenza - Impugnazione per difetto assoluto di giurisdizione ex art. 360 n. 1 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Difetto di giurisdizione - In genere
La sentenza della Corte di cassazione che, in sede di esame del ricorso avverso la decisione del giudice di rinvio - asseritamente viziata da ribellione del giudice di rinvio al principio di diritto sancito con precedente pronuncia annullamento - decida su siffatta censura applicando un diverso principio, incompatibile col precedente, non è né impugnabile, ai sensi dell'art. 360, n. 1, per difetto assoluto di giurisdizione (attenendo la questione dell'intangibilità del detto principio ai limiti interni all'esercizio della giurisdizione ordinaria e non alla determinazione dei confini di questa), né revocabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo esclusa la natura revocatoria dell'errore di lettura del precedente principio dal contenuto della suddetta censura, che implica deduzione di parte in ordine al fatto oggetto dell'errore e correlata decisione della corte, o ai sensi del numero 5 dello stesso art. 395, perché, a prescindere dalla non utilizzabilità di tale straordinario rimedio avverso le sentenze della corte di legittimità, la contrarietà ad un precedente giudicato, come causa di revocazione della nuova decisione ricorre solo quando trattasi di giudicato risultante da un separato giudizio ed il giudice decidente non abbia pronunciato sulla relativa eccezione con la sentenza revocanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)