Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30245 del 30/12/2011 (Rv. 621076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Corte di cassazione - Decisione della causa nel merito - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
È inammissibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di decisione della causa nel merito, per pretesa violazione di un giudicato interno al processo, non essendo questa violazione riconducile al combinato disposto degli artt. 395, n. 5 e 391 bis cod. proc. civ.. Peraltro tale inammissibilità non comporta alcuna violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi, pertanto, escludere la sussistenza dei presupposti per ritenere non manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 5, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)