Sez. 4, Sentenza n. 6500 del 24/09/2002 Cc. (dep. 11/02/2003) Rv. 223669 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Reati suscettibili di azione mediante citazione diretta - Possibilità per il giudice di procedere "de plano" - Esclusione - Necessità di fissare udienza camerale secondo il disposto degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. - Sussiste.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., il giudice, salva l'eventualità che l'opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare "de plano" l'accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate "in quanto applicabili" dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 549 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)