Sez. 5, Sentenza n. 41912 del 03/10/2003 Cc. (dep. 04/11/2003) Rv. 227635 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Rigetto - Ordine del g.i.p. di formulazione dell'imputazione coatta - Reato ricompreso fra quelli per i quali si deve procedere a citazione diretta - Richiesta di udienza preliminare ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. - Restituzione degli atti al pubblico ministero affinché proceda a citazione diretta - Abnormità del provvedimento del g.i.p - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Non è abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., ordinata la formulazione dell' imputazione coatta per un reato ricompreso tra quelli per cui, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., si deve procedere a citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale, anziché emettere il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 cod. proc. pen., abbia richiesto la fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 549 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)