Sez. 2, Sentenza n. 11448 del 19/10/1992 (Rv. 479051 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere | Onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato - Misura - Pretesa di onorari diversi e maggiori di quelli liquidati in sentenza - Legittimità - Rinuncia del legale - Requisiti.
Avvocato e procuratore - Onorari - In genere
La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza che condanna l'altra parte al pagamento delle spese ed onorari di causa per cui solo la inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione senza riserve della somma corrisposta dal cliente per le spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell'altra parte, quando non risulti, in concreto, che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)