Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 10/06/1977 (Rv. 386113 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CAUSA, DEGLI ONORARI E DELLE COMPETENZE DOVUTI AL DIFENSORE - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI COSTUI CONTRO IL CLIENTE PER L'OTTENIMENTO DI MAGGIORI SOMME DOVUTE PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE PRESE IN ESAME DAL PRIMO GIUDICE - AMMISSIBILITA - INDENNITA E RIMBORSI DOVUTI AL PROCURATORE IN QUANTO RESIDENTE IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE DEL GIUDICE ADITO - INCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DELLA CAUSA, DEGLI ONORARI E DELLE COMPETENZE DOVUTI AL DIFENSORE - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI COSTUI CONTRO IL CLIENTE PER L'OTTENIMENTO DI MAGGIORI SOMME DOVUTE PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE PRESE IN ESAME DAL PRIMO GIUDICE - AMMISSIBILITA - INDENNITA E RIMBORSI DOVUTI AL PROCURATORE IN QUANTO RESIDENTE IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE DEL GIUDICE ADITO - INCLUSIONE.*
Il difensore, al quale il giudice della causa abbia liquidato onorari e diritti ai sensi dell'art 91 cod proc civ, ben puo agire contro il proprio cliente, in diversa causa, al fine di ottenere maggiori somme, dovute per ragioni diverse da quelle gia considerate dal primo giudice. Tra queste somme vanno comprese le indennita e rimborsi che la parte vittoriosa debba al procuratore, per avere scelto di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore residente in luogo diverso dalla Sede del giudice adito (purche, beninteso, nell'ambito dello stesso distretto), che la parte vittoriosa non puo ripetere dal soccombente, ai sensi del paragrafo ottavo n 78 tabella terza della deliberazione 15 febbraio 1958 del consiglio nazionale forense approvata con DM 28 febbraio 1959 (ora, paragrafo ottavo, n 78 tabella b allegata al DM 2 aprile 1965, tariffa i), nonche, ai sensi del paragrafo nono, n 20 tabella a allegata allo stesso DM 2 aprile 1965, tariffa i. (V 15/70, mass n 344616).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 14, DM 02/04/1965 all. A art. 20, DM 02/04/1965 all. B art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)