Sez. 1 - , Sentenza n. 33165 del 03/07/2019 Cc. (dep. 23/07/2019) Rv. 277498 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | Turbativa sullo svolgimento del processo - Campagne di stampa e manifestazioni di piazza - Idoneità - Esclusione - Fattispecie in tema di petizione on-line.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE
Non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza. (Fattispecie relativa alla presentazione di una petizione on-line, volta a sollecitare la costituzione di parte civile della Regione in un processo per omicidio ed a manifestare il dissenso avverso il provvedimento che aveva applicato all'imputato la misura degli arresti domiciliari, in cui la Corte, nel rigettare la richiesta di rimessione del processo di appello, ha rilevato che tale petizione, ove sottoscritta con una semplice adesione telematica, non consente la verifica dell'identità degli aderenti e costituisce, pertanto, atto anonimo, inutilizzabile, ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)