Sez. 6, Sentenza n. 29413 del 06/06/2018 Cc. (dep. 27/06/2018) Rv. 273560 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE | Presupposti - Condotte processuali - Dichiarazioni rese dal pubblico ministero - Irrilevanza - Fattispecie.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTÀ DI DETERMINAZIONE
In tema di rimessione del processo, la "grave situazione locale" di cui all'art. 45 cod. proc. pen. è configurabile in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si celebra il processo, ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse integrare il presupposto per la rimessione l'adozione, in un diverso procedimento celebrato a carico del medesimo imputato, di un'ordinanza ex art.521, cod.proc.pen., con la quale il tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, il tutto in un contesto in cui il pubblico ministero d'udienza aveva dichiarato il proprio pregiudizio nei confronti dell'imputato e di tutto il distretto giudiziario nel quale quest'ultimo aveva in precedenza svolto le funzione di presidente di tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)