diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5874 del 04/07/1987 (Rv. 454271 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - GARANZIA DI STABILITÀ - DIPENDENTI DI CASSE DI RISPARMIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454271-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - GARANZIA DI STABILITÀ - DIPENDENTI DI CASSE DI RISPARMIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per le casse di risparmio, enti pubblici economici sindacalmente inquadrati, i rapporti di lavoro dei dipendenti hanno natura privatistica ed il contenuto della relativa disciplina va accertato con riferimento alle fonti regolatrici in base ai criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. pertanto, nel regime anteriore alla legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), al fine di stabilire se il rapporto di lavoro alle dipendenze delle medesime sia assistito da garanzia di stabilita - per potere affermare la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto - non è sufficiente allegare la loro natura di ente pubblico, ma è necessario accertare l'esistenza di una disciplina contrattuale che, al pari di quella introdotta con la legge 20 maggio 1970 n. 300, condizioni la legittimità e l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. (Conf 4797/80, mass n 408621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)