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Sez. L, Sentenza n. 4797 del 22/07/1980 (Rv. 408621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CASSE DI RISPARMIO - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO CON I DIPENDENTI - STABILITA DEL RAPPORTO MEDESIMO NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ACCERTAMENTO AI FINI DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - CASSE DI RISPARMIO - NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO CON I DIPENDENTI - STABILITA DEL RAPPORTO MEDESIMO NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 - ACCERTAMENTO AI FINI DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - CRITERI.*

Per le casse di risparmio, enti pubblici economici sindacalmente inquadrati, i rapporti di lavoro dei dipendenti hanno natura privatistica ed il contenuto della relativa disciplina va accertato con riferimento alle fonti regolatrici in base ai criteri ermeneutici dettati dagli artt 1362 e seguenti cod civ. pertanto, nel regime anteriore alla legge n 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), al fine di stabilire se il rapporto di lavoro alle dipendenze delle medesime sia assistito da garanzia di stabilita - per potere affermare la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto - non e sufficiente allegare la loro natura di ente pubblico, ma e necessario accertare l'esistenza di una disciplina contrattuale che, al pari di quella introdotta con la legge 20 maggio 1970 n 300, condizioni la legittimita e l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. (V 1691/79, mass n 398043; (V 607/79, mass n 396752; (V 563/79, mass n 389876).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)