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Sez. 3, Sentenza n. 4520 del 23/08/1985 (Rv. 441985 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - MODESTA ESTENSIONE DEL FONDO - IDONEITÀ A COSTITUIRE OGGETTO DI UN RAPPORTO DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441985-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - MODESTA ESTENSIONE DEL FONDO - IDONEITÀ A COSTITUIRE OGGETTO DI UN RAPPORTO DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO.*

Anche un appezzamento di terreno di modeste dimensioni è suscettibile di autonoma coltivazione ai fini del conseguimento di un reddito agricolo e può, quindi, costituire oggetto di un rapporto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, giacché per la configurabilità di tale rapporto l'unico limite in relazione alla estensione del fondo - tranne che le dimensioni siano talmente esigue da escludere ogni possibilità di coltivazione - è costituito dal requisito della proporzione obbligatoria della forza lavorativa della famiglia dell'affittuario. (nella specie, alla luce del suddetto principio, la S.C. ha reputato esatta la considerazione del giudice del merito il quale aveva riconosciuto la qualifica di coltivatore diretto a persona che coltivava un fondo di 6.000 mq.). (V 5282/80, mass n 409130).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)