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Sez. L, Sentenza n. 20658 del 02/10/2007 (Rv. 599992 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - DIRITTI DEI TERZI | Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere - Computo di rivalutazione ed interessi - Liquidazione - D'ufficio - Fattispecie relativa ad esecuzione per crediti di lavoro.
Stato
decisa il 2007-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599992-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - DIRITTI DEI TERZI

Nel processo esecutivo (nel caso di specie, pignoramento presso terzi), a differenza che nel processo di cognizione, il creditore procedente o intervenuto ha l'onere di produrre il titolo esecutivo, ma non anche di provare l'esatto ammontare degli accessori cui ha diritto sulle somme per cui si procede, spettando al giudice dell'esecuzione, in caso rilevi l'erroneità del calcolo predisposto dalla parte, individuare anche con l'ausilio di una consulenza tecnica il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi e rivalutazione. (Nella specie, trattandosi di credito di lavoro, il giudice avrebbe dovuto provvedervi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)