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Sez. 3, Sentenza n. 5683 del 15/03/2006 (Rv. 587995 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Ingiunzione esecutiva - Mancata indicazione della decorrenza di interessi e rivalutazione - Determinazione da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587995-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Nel caso di esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo che riconosca gli interessi e la rivalutazione monetaria senza stabilirne la decorrenza o fissandola in modo impreciso, il giudice dell'opposizione deve verificare se essa possa essere stabilita in base ai documenti sui quali è fondato il decreto, potendo estendere l'indagine intesa a determinare il contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo ai documenti della fase monitoria, purchè utilizzati ai fini dell'emanazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)