Sez. 1, Sentenza n. 12997 del 10/02/2009 Ud. (dep. 25/03/2009) Rv. 243545 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - ABUSO DI AUTORITÀ | Minaccia o ingiuria a un inferiore - Ingiuria - Elemento oggettivo - Espressioni offensive - Perdita di rilevanza penale per consuetudine - Esclusione - Fattispecie.
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - ABUSO DI AUTORITÀ
In tema di ingiuria a un inferiore, reato previsto dall'art. 196 cod. pen. mil., la posizione di supremazia gerarchica dell'autore rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressioni volgari, pur oramai prive, nel linguaggio comune e tra pari, di qualsiasi connotazione offensiva e solo indicative di impoverimento del linguaggio e dell'educazione, in quanto esse, se rivolte a un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell'art. 53, comma terzo, Cost., riacquistano appieno il loro specifico significato spregiativo, penalmente rilevante. (Fattispecie relativa a più fatti in continuazione, commessi da tenente colonnello in danno di avieri e di un tenente e consistiti nell'essersi ripetutamente loro rivolto, per telefono o direttamente, con gli epiteti "coglione", "testa di cazzo", "non capisci un cazzo" e simili).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 196 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)