Sez. 3, Sentenza n. 250 del 16/02/1965 (Rv. 310348 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - OMESSA INDICAZIONE DEL RAPPORTO COL DESTINATARIO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - OMESSA INDICAZIONE DEL RAPPORTO COL DESTINATARIO - IRRILEVANZA.*
L'omessa indicazione, nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, ovvero nella ricevuta di ritorno del piego, contenente la copia dell'atto, spedito per raccomandata postale, degli elementi necessari per conoscere il rapporto (di famiglia, di servizio, di impiego) esistente tra il destinatario della notificazione e la persona cui la copia e stata consegnata, non determina senz'altro la nullità della notificazione, a meno che risulti che tra i due soggetti (destinatario e consegnatario) non sussista alcuno dei rapporti previsti dalla legge di rito. (Cfr. 497/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)