Sez. 5, Sentenza n. 11647 del 17/09/2001 (Rv. 549260 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notifica a mezzo raccomandata - Ammissibilità - Condizioni - Omessa indicazione nella ricevuta di ritorno del rapporto tra destinatario e ricevente - Irrilevanza - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Nel processo tributario, le notificazioni, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992, possono essere effettuate anche a mezzo plico spedito mediante il servizio postale, purché siano compiute le formalità prescritte dalla legge n. 890 del 1982. In tale ipotesi, la mancata indicazione, nella ricevuta di ritorno, del rapporto (di famiglia, di servizio o di impiego) tra il destinatario della notificazione e il ricevente, non determina senz'altro la nullità della notificazione stessa, a meno che non sia provata la insussistenza di tale rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Legge 20/11/1980 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1980 num. 890 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)