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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21758 del 04/12/2012 (Rv. 624441 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE | Effetto invalidante - Configurabilità - Presupposti - Incertezza sulle persone, sul bene e sul rapporto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624441-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE

In tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale, "ex lege", alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Ciò posto, a mente dell'art. 2665 cod. civ., è da ritenersi causa di invalidità della nota "de qua" non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'indicazione della partita IVA in luogo del codice fiscale, restando corretta l'indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione, non comporta alcuna invalidità di questa, ma una semplice inesattezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)