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Sez. 3, Sentenza n. 5002 del 08/03/2005 (Rv. 581596 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE | Effetto invalidante - Configurabilità - Presupposti - Inidoneità della nota ad individuare l'atto - Rilevanza esclusiva del suo tenore - Irrilevanza di elementi desumibili "aliunde" - Fondamento - Indicazione dell'atto nella nota in modo inesatto - Riferibilità della trascrizione per i terzi all'atto per come indicato e non a quello effettivo - Inesattezze contenute nell'atto - Nota conforme - Riferibilità della trascrizione per i terzi all'atto nei termini di cui alla nota - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581596-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE

Per quanto dispone l'art. 2665 cod. civ., inesattezze ed omissioni della nota di trascrizione non determinano l'invalidità della trascrizione, eccetto che inducano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto trascritto, avendo in tal modo il legislatore inteso sostanzialmente dare ad esse rilievo invalidante soltanto quando determinino una inidoneità della nota all'individuazione dell'atto da trascriversi (cioè della notizia da pubblicizzare) nei suoi profili personali e oggettivi (questi ultimi sia inerenti l'oggetto materiale cui l'atto si riferisce, sia l'oggetto in senso giuridico, questo essendo il senso del riferimento al "rapporto giuridico"). Tanto la permanenza quanto il venir meno della idoneità debbono, tuttavia, risultare configurabili esclusivamente sulla base dell'apprezzamento della nota, mentre la norma dell'art. 2665 cod. civ. non consente di supplire ad omissioni ed inesattezze attraverso il ricorso ad elementi esterni alla nota di trascrizione, cioè desunti "aliunde", atteso che ciò sarebbe in manifesta contraddizione con un sistema di pubblicità - notizia formale come il nostro, nel quale la nota, nel suo contenuto rappresentativo dell'atto cui si riferisce, è espressione di una iniziativa del dichiarante di partecipazione ai terzi della notizia dell'atto, della quale egli si assume la responsabilità e che come tale non si concreta in una dichiarazione, riguardo alla quale rilevi l'effettiva corrispondenza alla realtà di cui fornisce la rappresentazione (e meno che mai l'intento del dichiarante), bensì in una partecipazione della notizia con il contenuto con cui essa è indicata. Ne consegue che, allorquando la nota rechi una indicazione inesatta rispetto al tenore dell'atto da trascriversi ed essa, messa in relazione con il residuo contenuto della nota, non determini un'incertezza in ordine all'individuazione delle persone, del bene e del rapporto cui si riferisce l'atto, nel senso che dalla nota risulti comunque identificato sotto tutti questi aspetti un atto, non ha alcun rilievo invalidante della trascrizione la circostanza che sussista quella inesattezza, cioè che la rappresentazione complessiva dell'atto che dalla nota risulti non sia fedele rispetto all'atto stesso. In questi casi, infatti, si è in presenza di una inesattezza, che determina soltanto il riferirsi della trascrizione ad un atto di contenuto diverso da quello del quale si intendeva ottenere la trascrizione e ciò comporta solo che la trascrizione sarà riferibile da parte dei terzi estranei a detto atto e non a quello al quale il trascrivente intendeva riferirla, senza che, rispetto alla posizione del terzo, possa avere rilievo il fatto che, in effetti, l'atto al quale la nota e, quindi, la trascrizione si riferisce in conseguenza dell'inesattezza sia in realtà come tale insussistente, poiché nella logica del sistema della pubblicità immobiliare mediante l'istituto della trascrizione ha rilievo solo che esso, come atto trascritto, non potrà essere considerato pregiudizievole per il terzo, come invece avrebbe potuto essere l'atto in relazione al quale era stata richiesta effettivamente la trascrizione. Allo stesso modo ed a maggior ragione, allorché non vi sia discrepanza fra il tenore della nota e l'atto trascritto, ma sia quest'ultimo a recare un'inesattezza in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il suo effettivo contenuto circa alcuno degli elementi che vengono poi indicati nella nota, di modo che la nota viene a ritrarre fedelmente quanto risulta dall'atto, non è in alcun modo possibile riferire la trascrizione all'atto identificato nei termini in cui lo sarebbe stato senza quell'inesattezza (principi affermati dalla S.C. in relazione ad un caso nel quale nella nota di trascrizione l'immobile oggetto dell'atto trascritto era stato indicato - sia pure con l'esatta indicazione del mappale e della particella - come parte di un foglio del catasto terreni; la Corte, nel rilevare l'erronea applicazione dell'art. 2665 cod. civ., ha, altresì, corretto la motivazione della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)