Sez. 3, Sentenza n. 1340 del 20/03/1996 Cc. (dep. 22/04/1996) Rv. 204760 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Sequestro di manufatto abusivo - Ordine di sospensione dei lavori impartito dalla P.A. - Cessazione delle esigenze cautelari - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità
Il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale (art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), non viene meno per l'intervento dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla pubblica amministrazione; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto inidoneo a far cessare le esigenze cui è finalizzata la cautela reale, in quanto è revocabile dalla stessa amministrazione, è caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed è, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale. (V. Cass., sez. III, c.c. 22 aprile 1996, ric. P.M. in proc. Vicini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)