Sez. 2, Sentenza n. 14160 del 06/03/2018 Cc. (dep. 27/03/2018) Rv. 272757 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI | Criterio distintivo - Impossibilità dell'agente di ottenere il medesimo risultato della condotta violenta facendo ricorso al giudice civile - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione - Estorsione - Sussistenza- Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI
Il creditore, che costringa, con minaccia, il proprio debitore a vendere l'immobile in cui abita per soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita, commette il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto non avrebbe potuto far ricorso al giudice per ottenere direttamente, prima della formazione del titolo esecutivo, la vendita coattiva del bene del debitore insolvente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)