Sez. 3, Sentenza n. 643 del 30/01/1990 (Rv. 465079 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA DECISIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO DELLA DECISIONE - LIMITI.*
Il giudice di legittimità, che cessi una pronuncia di merito per vizi di motivazione, non ha il potere di sostituire, agli accertamenti ed alle valutazioni di fatto della sentenza cassata, opposti o diversi accertamenti e valutazioni, preclusivi dello Esercizio del potere di accertamento e valutazione del giudice del giudice di rinvio, in quanto il giudicato si Forma unicamente sulle decisioni di merito non più soggette alle impugnazioni indicate nell'art. 324 cod. proc. civ., salvo i casi particolari nei quali la Corte suprema pronunci quale giudice del fatto, compiendo anche indagini sul merito, come quando risolva questioni di Competenza, di capacità delle parti e di legittimazione. (V 4370/80, mass n 408239; (Conf 1702/77, mass n 385418).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)