Sez. L, Sentenza n. 4370 del 09/07/1980 (Rv. 408239 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RIESAME DEI FATTI DI CAUSA GIA ACCERTATI - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RIESAME DEI FATTI DI CAUSA GIA ACCERTATI - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE - LIMITI.*
Nel giudizio di rinvio i poteri del giudice sono diversi, a seconda che la Cassazione della precedente sentenza di merito sia stata pronunciata per violazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ferma restando la valutazione dei fatti cosi come accertati dalla sentenza cassata; nella seconda ipotesi, invece, l'annullamento travolge anche gli accertamenti e le valutazioni gia operati, non potendo il giudice di legittimita sostituire ad essi opposti o diversi accertamenti o valutazioni, in quanto il giudicato si Forma unicamente sulle decisioni di merito non piu soggette alle impugnazioni previste dall'art 324 cod proc civ, salvo i casi particolari nei quali la Corte suprema pronunci quale giudice di fatto compiendo anche indagini di merito. Pertanto, nel caso di Cassazione per vizi di motivazione, il giudice di rinvio viene a trovarsi nella stessa pienezza di poteri che aveva il giudice la cui sentenza e stata cassata e puo riesaminare liberamente i fatti di causa gia accertati, purche non attinenti a questioni definitivamente decise, accertarne altri nei limiti in cui sono ammesse nuove prove e decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi. (Conf 1702/77, mass n 385418; (Conf 509/77, mass n 384059; (Conf 1478/76, mass n 380210).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)