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Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 17/02/2009 Ud. (dep. 26/02/2009) Rv. 242848 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Fatto commesso nel vigore della L. 125 del 2008 - Concessione delle generiche per incensuratezza dell'imputato - Illegittimità - Poteri della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2009-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242848-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Qualora, nel vigore della L. 24 luglio 2008 n. 125, di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), la quale ha modificato l'art. 62-bis cod. pen. nel senso che non possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche per il solo fatto che egli non abbia in precedenza riportato condanne penali, il riconoscimento di tali circostanze venga motivato con lo stato di incensuratezza dell'imputato, la relativa disposizione di sentenza è annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, che ridetermina la pena, escludendo la diminuzione cui abbia dato luogo la concessione di quelle attenuanti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)