Sez. 6, Sentenza n. 26093 del 30/10/2012 Ud. (dep. 13/06/2013) Rv. 255739 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Stato di incensuratezza - D.L. n. 92 del 2008 conv. nella L. n. 125 del 2008 - Divieto di concessione delle attenuanti generiche per il solo stato di incensuratezza - Applicabilità al reato permanente - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
La disposizione che vieta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, e che si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, opera con riguardo ai reati permanenti nei quali la condotta, iniziata in epoca precedente, sia giunta a consumazione in epoca successiva. (Fattispecie relativa a reato di concorso esterno ad associazione di tipo mafioso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)