Sez. U, Sentenza n. 929 del 15/03/1976 (Rv. 379579 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI - ASSEGNO VITALIZIO EX LEGGE N 632 DEL 1954 - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'ASSEGNO - FINALITA - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNO - POTERE DELL'AGO.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI - ASSEGNO VITALIZIO EX LEGGE N 632 DEL 1954 - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'ASSEGNO - FINALITA - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNO - POTERE DELL'AGO.*
L'Azione giudiziaria per il conseguimento dell'assegno spettante ai ciechi civili, di cui alla legge n 632 del 1954, non si configura come un'impugnazione del provvedimento amministrativo, con cui l'opera nazionale ciechi civili (ora il ministero dell'interno, succedutole) nega il diritto all'assegno, ed e caratterizzata da pienezza di cognizione, onde una volta esaurita la fase amministrativa nessun ostacolo impedisce al giudice di accertare autonomamente, rispetto alla pubblica amministrazione, l'esistenza o meno dei requisiti del diritto suddetto. (V 1572/70, mass n 347462).*
Riferimenti normativi: Legge 09/04/1954 num. 632 art. 4, DPR 15/01/1956 num. 32, Legge 10/02/1962 num. 66 art. 11, Legge 10/02/1962 num. 66 art. 12, Legge 27/05/1970 num. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)