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Sez. U, Sentenza n. 1572 del 18/09/1970 (Rv. 347462 - 01)

ATTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA PA - ATTO AMMINISTRATIVO AVENTE LA SOLA FUNZIONE DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL FATTO DAL QUALE DERIVA IL DIRITTO NONCHE L'INSORGENZA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - COGNIZIONE PIENA DELL'AGO - ATTO AMMINISTRATIVO COMPORTANTE UNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA PA AI FINI DI DETTA INSORGENZA - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - POTERI RISPETTIVI - ASSEGNO AI CIECHI CIVILI - NATURA DEL RAPPORTO TRA PA E CIECO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 4 DELLA LEGGE N 632 DEL 1954 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347462-01

ATTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA PA - ATTO AMMINISTRATIVO AVENTE LA SOLA FUNZIONE DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL FATTO DAL QUALE DERIVA IL DIRITTO NONCHE L'INSORGENZA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - COGNIZIONE PIENA DELL'AGO - ATTO AMMINISTRATIVO COMPORTANTE UNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA PA AI FINI DI DETTA INSORGENZA - GIURISDIZIONE RISPETTIVA DELL'AGO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - POTERI RISPETTIVI - ASSEGNO AI CIECHI CIVILI - NATURA DEL RAPPORTO TRA PA E CIECO - TUTELABILITA DINANZI ALL'AGO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 4 DELLA LEGGE N 632 DEL 1954 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In tema di obbligazioni a carico della pa, il giudice ordinario ha pienezza di poteri ricognitivi sia prima che dopo l'emanazione dello atto amministrativo, quando questo abbia la sola funzione di accertare la sussistenza del fatto dal quale deriva il diritto nonche l'insorgenza del rapporto obbligatorio e di fornire soltanto i requisiti della liquidita e della esigibilita al credito. In tal caso, essendo stati conferiti all'amministrazione poteri rigorosamente vincolati, al giudice ordinario puo essere proposta tanto un'Azione di accertamento, quanto un'Azione di condanna al pagamento di una somma di danaro gia maturata (non di un importo da maturare, relativamente al quale dovrebbero essere adottati dei provvedimenti amministrativi). Qualora, invece, l'insorgenza del diritto non derivi soltanto da meri accertamenti di fatto, ma anche da una valutazione discrezionale da parte della pa, il giudice ordinario e privo di giurisdizione prima della emanazione dell'atto e munito della giurisdizione stessa dopo tale emanazione, nei limiti dell'accertamento dell'illegittimita dell'atto medesimo. Nell'uno e nell'altro caso la tutela giurisdizionale del diritto risulta assicurata nel primo mediante la cognizione piena del giudice ordinario, nel secondo mediante quella del giudice amministrativo ai fini della rimozione dell'atto e di quello ordinario ai fini dell'accertamento della sua illegittimita quale causa di lesione del diritto. Rientra nel primo dei due casi l'assegno ai ciechi civili quale e regolato dall'art 4 della legge 9 agosto 1954, n 632, che crea direttamente un rapporto obbligatorio fra il cieco e l'amministrazione in relazione a requisiti di fatto di carattere obbiettivo accertabili nella loro materiale consistenza (grado della cecita, compimento del diciottesimo anno di eta, stato di bisogno) e attribuisce all'opera nazionale ciechi civili soltanto il compito dell'erogazione dell'assegno dovuto del cui ammontare determina il minimo e il massimo, escluso ogni apprezzamento dell'opera stessa anche per quel che riguarda la Determinazione ulteriore della misura dell'assegno, Determinazione affidata al verificarsi di condizioni obbiettive, suscettibili di essere accertate sia dall'amministrazione che dal giudice. (in base a tali considerazioni e stata dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale del detto art 4 in relazione ad un asserito difetto di tutela giurisdizionale).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 09/08/1954 num. 632 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)