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Sez. 2 - , Ordinanza n. 9813 del 13/04/2023 (Rv. 667634 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE | Calcolo della quota di disponibile - Parte convenuta in riduzione - Deduzione di donazione indiretta effettuata dal “de cuius” a favore della parte attrice non inclusa nella riunione fittizia - Domanda - Necessità - Esclusione - Eccezione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667634-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE

In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuuis" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.

Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)