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Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019 (Rv. 654974 - 02)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE | Donazioni fatte in vita dal "de cuius" - Obbligo di collazione - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Accertamento pregiudiziale di una donazione indiretta - Proposizione domanda nel termine di cui all’art. 167 c.p.c. - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654974-02

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE

La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)