Sez. 1, Sentenza n. 13672 del 13/06/2006 (Rv. 590579 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Spese per l'acquisto di beni mobili - Relativa imputazione anche ai creditori - Sussistenza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI
Il criterio per porre le spese per l'acquisto di beni mobili anche sulla massa attiva immobiliare ai sensi dell'art. 111 n. 1 legge falliment. è quello della utilità generalizzata dell'attività compiuta dalla procedura, in favore dell'intera massa passiva concorsuale, così da assumere il carattere della prededuzione piena ed assoluta, ovvero della utilità specifica di singole categorie di creditori, sulle quali tale onere deve riflettersi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)