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Sez. 1, Sentenza n. 5104 del 09/06/1997 (Rv. 505021 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Ripartizione dell'attivo - Spese per il compenso del curatore - Relativa imputazione anche ai creditori ipotecari - Necessità - Fondamento - Criteri.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505021-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE

Il creditore ipotecario deve sopportare, in parte, anche lui l'onere di quelle particolari spese che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore, posto il fatto che quest'ultimo procede ad attività di amministrazione e liquidazione specificamente riferibili ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (per non parlare della preventiva verificazione ed ammissione, al passivo, del credito ipotecario, che egualmente richiede un'attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca). Quanto poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, non rinvenendosi nella legge l'indicazione di un criterio predeterminato, e ferma la necessità che la valutazione venga compiuta in concreto alla luce delle circostanze riscontrabili nella singola procedura, e comunque ponendo comparativamente a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti, non sussiste alcun ostacolo logico - giuridico all'adozione di un criterio che rispecchi il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso di ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 109, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)