Sez. 6, Sentenza n. 1592 del 23/06/1983 Cc. (dep. 10/10/1983) Rv. 160527 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME PER MOTIVI DIVERSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - NEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - ACCOGLIMENTO DEL GRAVAME PER MOTIVI DIVERSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Nel procedimento istruttorio il giudice di secondo grado può accogliere il gravame anche per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'appello, fermo restando che l'oggetto del giudizio è determinato e circoscritto dal provvedimento di primo grado. (nella specie si è annullata l'ordinanza del tribunale con la quale, su appello relativo all'accoglimento della istanza di scarcerazione per Mancanza di indizi o in subordine di libertà provvisoria, veniva disposta invece la scarcerazione dell'imputato per scadenza dei termini di carcerazione preventiva). (V mass n 150700).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)