Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 10/07/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126406 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - ESTORSIONE DI ASSEGNO BANCARIO - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA NEL TITOLO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - ESTORSIONE DI ASSEGNO BANCARIO - RIFERIMENTO ALLA SOMMA INDICATA NEL TITOLO.*
L'estorsione diretta al conseguimento di un titolo di credito, si consuma nel momento in cui il soggetto passivo rilascia il titolo, in quello stesso momento concretizzandosi l'evento di danno dell'esposizione debitoria. Ne consegue che, ai fini dell'aggravante di cui all'art 61 n 7 e dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, l'entita del danno non puo essere determinata se non in relazione alla somma indicata dal titolo medesimo, essendo irrilevante che, per circostanze sopravvenute, il danno definitivo resti eliso o attenuato; cio perche il danno, agli effetti delle citate Disposizioni, non va preso in considerazione per stabilire, con criteri civilistici, quanto vi sia di risarcibile, ma unicamente per valutare l'entita del reato, al momento della sua consumazione, in rapporto alla responsabilita penale dell'agente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)