Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 13/11/1972 Ud. (dep. 04/04/1973) Rv. 123726 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - OGGETTO E LIMITI DELLA IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - OGGETTO E LIMITI DELLA IMPUGNAZIONE AVVERSO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO.*
L'impugnazione della parte civile e circoscritta, come dispone l'art 192 cod proc pen e ribadisce il successivo art 202, allè Disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civilì. Pertanto, anche a seguito della sentenza n 1 del 25 gennaio 1970 della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimita dell'art 195, l'impugnazione che la parte civile e ammessa a proporre contro sentenze di proscioglimento ha lo stesso oggetto, e quindi gli stessi limiti, dell'Azione civile che e abilitata ad esercitare nel processo penale. Da cio deriva che la parte civile in nessun caso puo rimettere in discussione questioni attinenti all'Esercizio dell'Azione penale, non puo cioe incidere dannosamente sulla posizione penalistica dell'imputato, non potendo arrogarsi la facolta di sostituirsi al pubblico ministero. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)