Sez. 4, Sentenza n. 11047 del 14/05/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167073 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO DI ESTINZIONE DEL REATO - SINDACATO SULLA MOTIVAZIONE CHE RESPINGE LA ISTANZA DI FORMULA PIENA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI MERITO DI ESTINZIONE DEL REATO - SINDACATO SULLA MOTIVAZIONE CHE RESPINGE LA ISTANZA DI FORMULA PIENA - ESCLUSIONE.*
La statuizione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena, non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen., in quanto, nel caso di accoglimento del ricorso, si renderebbe necessario il rinvio al giudice di merito, in contrasto con il sistema previsto dall'art. 152, secondo comma cod. proc. pen., il quale non consente che il processo prosegua ritardandosi la applicazione della causa estintiva. (V mass n 142722; (V mass n 156416).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)