Sez. 2, Sentenza n. 11462 del 31/05/1982 Ud. (dep. 27/11/1982) Rv. 156416 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - ESCLUSIONE DELL'ASSOLUZIONE NEL MERITO - SINDACATO SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - ESCLUSIONE DELL'ASSOLUZIONE NEL MERITO - SINDACATO SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
La sentenza del giudice di merito che applichi una causa estintiva del reato escludendo che ricorra una delle ipotesi di assoluzione previste dall'art. 152, comma secondo, del codice di procedura penale non può essere sindacata in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che dalla stessa sentenza impugnata risultino elementi di fatto tali da costituire prova evidente di esistenza di una causa di non punibilità, e ciò in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il principio secondo cui non può ritardarsi l'applicazione della causa estintiva la quale va immediatamente dichiarata. (Conf mass n 147641; (Conf mass n 146962; (Conf mass n 142722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)