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Sez. U, Sentenza n. 42124 del 27/06/2024 Ud. (dep. 15/11/2024) Rv. 287095-02

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' | Delitto di rapina - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso - Necessità.
Stato
decisa il 2024-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287095-02

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA'

Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati.

Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)