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Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Delitto di rapina - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso - Necessità.
Stato
decisa il 2015-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265685-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)