Sez. L, Sentenza n. 2010 del 25/02/1988 (Rv. 457881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 1 CCNL 10 SETTEMBRE 1965 PER IL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO IN ORDINE ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO PER I PREPOSTI A FILIALI NON DI CITTÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 1 CCNL 10 SETTEMBRE 1965 PER IL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO IN ORDINE ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO PER I PREPOSTI A FILIALI NON DI CITTÀ.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune, la cui efficacia non sia stata estesa erga omnes ex lege 14 luglio 1959 n. 741, è demandata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione della sentenza o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito, il quale - interpretando l'art. 1 C.C.n.L. 10 settembre 1965 per il personale direttivo delle aziende di credito che prevedeva che la qualifica di funzionario spettasse ai preposti a filiali - escluse le agenzie di città - con personale costituito da tre elementi subalterni senza tener conto del personale di fatica - aveva ritenuto che occorresse far riferimento esclusivamente all'organigramma aziendale, a nulla rilevando che il personale di fatica potesse aver svolto di fatto mansioni impiegatizie). (V 6207/87, mass n 454507).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 10/09/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)