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Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009 (Rv. 609214 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Sentenza non definitiva - Art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 - Rinvio al codice del 1865 - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Necessità di impugnazione con la sentenza definitiva - Sussistenza - Conseguenze - Sentenza definitiva impugnabile anche per vizio di motivazione - Estensione di tale regime alla pronuncia non definitiva.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609214-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

A norma dell'art. 202 del t.u. sulle acque, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che decida una questione di merito senza definire il giudizio, è impugnabile soltanto con la sentenza definitiva, poiché l'espressione "decisione interlocutoria" contenuta nel codice previgente deve interpretarsi come corrispondente alla nozione di sentenza che, pur decidendo il merito, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, secondo le previsioni dell'art. 279, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la sentenza definitiva sia impugnabile anche per vizio di motivazione - il che avviene per le pronunce alle quali si applica il d.lgs. n. 40 del 2006 - tale regime vale anche per la sentenza non definitiva, attesa la sua non autonoma impugnabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)