Sez. 2, Sentenza n. 266 del 21/01/1966 (Rv. 320500 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO - DOMANDE RICONVENZIONALI - NATURA DELLA DECISIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO - DOMANDE RICONVENZIONALI - NATURA DELLA DECISIONE.*
La disciplina del procedimento per la liquidazione del compenso per le prestazioni professionali di avvocato e di procuratore, nei confronti del cliente -l.13 giugno 1942, n.794- deve essere considerata di diritto singolare e come tale non e applicabile oltre l'ambito della liquidazione delle prestazioni giudiziarie, precisamente dalla legge, qualora, pertanto, il giudice adito in Sede di procedimento speciale si pronunci- sussistendo la propria Competenza - sul merito di una domanda riconvenzionale proposta dal cliente, la decisione, emessa in Forma di ordinanza a norma dell'art.29 della legge speciale, ha natura di sentenza impugnabile con le forme ordinarie e non ricorribile, per saltum, in Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)