Sez. 1, Sentenza n. 3826 del 26/11/1968 (Rv. 337259 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - COGNIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - NATURA DELLA DECISIONE - IMPUGNAZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - COGNIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE - NATURA DELLA DECISIONE - IMPUGNAZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLABILITA.*
Qualora il giudice, adito con la domanda di liquidazione proposta dall'avvocato contro il cliente, a norma dell'art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, conosca col rito speciale anche di una domanda riconvenzionale, la decisione, pur se emessa in Forma di ordinanza, ha natura di sentenza e come tale e impugnabile con l'appello nelle forme ordinarie e non col ricorso per Cassazione. (Conf. N. 1025-68, massima n. 332445 n. 209-66 n. 266-66, massima n. 320500).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)