Sez. L, Sentenza n. 7733 del 15/07/1995 (Rv. 493297 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione - Interessi conseguenti - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In relazione ad azione di ripetizione di contributi previdenziali indebitamente corrisposti, gli interessi decorrono già dalla data della domanda amministrativa e non solo a partire da quella della domanda giudiziale, sia perché la prima è equiparabile alla seconda dal punto di vista della certezza del "dies a quo" e dell'idoneità dell'atto a rendere consapevole l'"accipiens" dell'indebito nel quale egli versa, sia perché il termine "domanda" nell'ambito dell'art. 2033 cod. civ., in cui - diversamente che nell'art. 1148 - mancano ulteriori specificazioni, si riferisce a qualsiasi atto di costituzione in mora e non solo alla domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)