Sez. L, Sentenza n. 5036 del 09/05/1995 (Rv. 492171 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione ex art. 2033 cod. civ. - Diritto agli interessi - Al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Estensione - Presupposto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
La domanda di rimborso dell'eccedenza contributiva versata in relazione alla mancata applicazione di sgravi contributivi configura un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, relativamente alla quale il diritto del creditore agli interessi ex art. 2033 cod. civ. (assimilabili agli interessi moratori di cui all'art. 1224, primo comma, cod. civ.) non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., norma quest'ultima che, essendo inclusa nella disciplina della obbligazione in generale, è applicabile anche sulla obbligazione pecuniaria di ripetizione dell'indebito, sempre che sussista il generale presupposto dell'obbligazione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)