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Sez. 3, Sentenza n. 22187 del 20/10/2009 (Rv. 609949 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | In favore dell'affittuario coltivatore diretto - Comunicazione ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Contenuto - Effetti - Esonero del retraente dalla prova dei requisiti richiesti per l'esercizio di detto diritto - Esclusione - Onere probatorio a carico del medesimo - Persistenza.
Stato
decisa il 2009-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609949-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto, che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)