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Sez. 3, Sentenza n. 6980 del 08/05/2003 (Rv. 562743 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione - Prova - Necessità - Onere probatorio gravante su chi esercita il diritto di prelazione - Configurabilità - Fondamento - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio - Natura - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562743-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di prelazione e riscatto di fondi rustici, sul confinante retraente incombe, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova dell'esistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di riscatto ex art. 7 legge n. 817 del 1971, tra cui quelli della mancata vendita dei fondi (che, quale condizione per l'insorgenza del diritto, rientra cogentemente nel "thema decidendum", essendo il giudice del merito tenuto "ex officio" alla verifica della relativa sussistenza in concreto), e della destinazione del terreno eventualmente diversa da quella agricola.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)