Sez. 3, Sentenza n. 5181 del 21/09/1988 (Rv. 459904 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ACQUISTO DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE - INTERVENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO O NELLA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ACQUISTO DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE - INTERVENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO O NELLA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO EVENTO DA PARTE DEL PROCURATORE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
L'acquisto della capacità processuale - analogamente alla morte od alla perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore - che interviene nel corso del giudizio di primo grado o nella prima fase del giudizio di impugnazione - dalla Costituzione della parte a mezzo di procuratore fino alla chiusura della discussione - acquista Rilevanza soltanto se dichiarato o notificato dal procuratore della parte divenuta capace. (nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso di un soggetto divenuto maggiorenne nella prima fase del processo di appello, considerando - in Mancanza di dichiarazione del procuratore costituito - quale termine per l'impugnazione quello derivante dalla notificazione della sentenza al suo legale rappresentante e non quello dalla notificazione fatta personalmente al ricorrente già divenuto maggiorenne). (V 1228/84, mass n 433371).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)