Sez. L, Sentenza n. 4865 del 03/06/1987 (Rv. 453487 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATA DOGLIANZA NELL'ATTO DI APPELLO - MODIFICABILITÀ DELL'AMMONTARE AD OPERA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - MANCATA DOGLIANZA NELL'ATTO DI APPELLO - MODIFICABILITÀ DELL'AMMONTARE AD OPERA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Qualora non sia stata sollevata doglianza nell'atto d'appello in merito alla liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado, il giudice di secondo grado non può modificarne lo ammontare e, se ritiene di procedere ad una compensazione (parziale) delle spese stesse - compensazione che egli può adottare discrezionalmente con l'unico limite del divieto di porre le spese, o parte di esse, a carico della parte totalmente vittoriosa - deve farlo sulla base della liquidazione non impugnata. (V 2261/84, mass n 434302).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)