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Sez. 1, Sentenza n. 2261 del 09/04/1984 (Rv. 434302 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434302-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di regolamento delle spese processuali, il Sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, nell'ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale Sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione della opportunità della compensazione sia essa disposta totalmente o parzialmente. (Conf 115/82, mass n 417804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)